CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012.
Quando un nucleo familiare si trasferisce nel Comune con provenienza dall’estero o da un altro comune italiano o quando ha cambiato abitazione all'interno del Comune deve dichiarare il nuovo indirizzo all´Ufficio Anagrafe nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno:
- Allegato 1 (trasferimento di residenza dall'estero e da altro comune e cambiamento di indirizzo)
- Allegato 2 (trasferimento di residenza all'estero)
La dichiarazione può essere resa da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne. I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI CAMBIO DI RESIDENZA E INDIRIZZO
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:
a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale
b) identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi
c) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
d) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
ü i cittadini italiani dovranno presentare il documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale;
ü i cittadini non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, il codice fiscale e la documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta;
ü i cittadini appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare documento di riconoscimento, il codice fiscale e la documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta;
ü i dati relativi alla patente ed alle targhe dei veicoli intestati alle persone che trasferiscono la residenza;
ü i dati relativi al titolo di occupazione dell’abitazione (ai sensi art. 5 D.L. 47/2014, convertito nella L. 80/2014).
LE COMUNICAZIONI E LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE DEVONO ESSERE TRASMESSE AD UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI:
ü INDIRIZZO POSTALE (invio a mezzo raccomandata):
Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses
Ufficio Anagrafe
Fraz. Saint-Léonard n. 10
11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO)
ü FAX: 0165/780034
ü E-MAIL semplice: info@comune.saintrhemyenbosses.ao.it
ü POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.comune.saintrhemyenbosses.ao.it
ü PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO:
Ufficio Anagrafe - Fraz. Saint-Léonard n. 10 - 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO)
Orario di apertura al pubblico: Lunedì 8.30/16.00; Giovedì 08.30/12.00; Venerdì 14.00/16.30
PROCEDIMENTO DI CAMBIO DI RESIDENZA
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate". Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi.
L’Ufficiale d’Anagrafe entro 45 giorni dalla ricezione della dichiarazione accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione.
Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe non invia all’interessato la comunicazione di cui all’art. 10bis della Legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.
Qualora sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.
Il ripristino comporta la cancellazione dell'interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione. Nel caso di dichiarazione d'iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l'ufficiale d'anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell'interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.